Quod contra ratiònem iùris recèptum est, non est producèndum ad consequèntias

Quod contra ratiònem iùris recèptum est, non est producèndum ad consequèntias [Ciò che viene disposto contro i princìpi di legge, è destinato a non produrre conseguenze]

Il principio venne dettato dal giurista Paolo [vedi] nei suoi Commentarii ad edìctum e stava ad indicare che, nei casi in cui il legislatore emanava una norma prevista per casi eccezionali, era come se dicesse “fuori da questi casi, si applica la disciplina ordinaria”.
In sostanza, il principio (—) indica che le norme eccezionali non ammettono il procedimento analogico (art. 14 disp. prel.).